Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Noventa di Piave …

All’articolo 10 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta Municipale Propria IMU approvato con Deliberazione del consiglio comunale 24/06/2020, n. 58, l’Amministrazione Comunale ha previsto una specifica aliquota in favore di tutte quelle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale e ciò anche in assenza di un contratto registrato e/o con possesso di più unità immobiliari da parte del comodante. 

Il beneficio concesso è esteso anche alle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità per categoria, purché dichiarate tali.  Sono escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Per beneficiare dell’aliquota di favore deliberata il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sul bene concesso in comodato gratuito, e deve essere ivi residente. Il beneficio viene riconosciuto anche qualora il comodatario sia nudo proprietario fintanto che non rientri nella piena proprietà.

È onere del comodante (soggetto passivo ai fini del pagamento dell’imposta IMU) presentare apposita comunicazione al Comune, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio. L’agevolazione prevista verrà applicata a decorre dalla data di protocollazione della comunicazione su menzionata e fintanto persistano i requisiti sopra richiamati.

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