Descrizione
All’articolo 10 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta Municipale Propria IMU approvato con Deliberazione del consiglio comunale 24/06/2020, n. 58, l’Amministrazione Comunale ha previsto una specifica aliquota in favore di tutte quelle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale e ciò anche in assenza di un contratto registrato e/o con possesso di più unità immobiliari da parte del comodante.
Il beneficio concesso è esteso anche alle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità per categoria, purché dichiarate tali. Sono escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per beneficiare dell’aliquota di favore deliberata il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sul bene concesso in comodato gratuito, e deve essere ivi residente. Il beneficio viene riconosciuto anche qualora il comodatario sia nudo proprietario fintanto che non rientri nella piena proprietà.
È onere del comodante (soggetto passivo ai fini del pagamento dell’imposta IMU) presentare apposita comunicazione al Comune, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio. L’agevolazione prevista verrà applicata a decorre dalla data di protocollazione della comunicazione su menzionata e fintanto persistano i requisiti sopra richiamati.