Descrizione
I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata su aree concesse in diritto di superficie, possono chiedere all'Amministrazione la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione di tutti i vincoli convenzionali, compresi quelli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 45 - 46).
La rimozione dei vincoli è subordinata alla sussistenza della condizione che siano già trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del primo trasferimento dell’ unità abitativa (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa).
L’importo da corrispondere per la rimozione dei vincoli è determinato ai sensi della Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31 com. 48 e, nel caso di alloggio inserito in edificio condominiale, è calcolato in base ai millesimi di proprietà.
Approfondimenti
- Legge 22/10/1971 n. 865 art. 35, com. VIII, lett. B
- Legge 17/02/1992, n. 179 e smi
- Legge 29/12/1998 n°, 448, e smi
- Decreto Legge 12/07/2011 n. 70, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106
- Legge Regionale Veneto, 09/09/1999, n. 42
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/09/2020 n. 151
- Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380
- Sentenza Corte dei Conti 09/03/2015 n. 10
- Delibera del Consiglio Comunale 28/12/2006 n. 196
- Delibera del Consiglio Comunale 17/04/2018 n. 16